Locazioni abitative a canone calmierato – Legge 431/1998. Sconto del 25% sugli affitti concordati di Mirco Mion

Locazioni abitative a canone calmierato – Legge 431/1998. Sconto del 25% sugli affitti concordati di Mirco Mion

19 Dicembre 2016 0 Di mircomion

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Una delle novità del saldo 2016 di Imu e Tasi deriva dalla scelta – contenuta nella legge di Stabilità 2016, commi 53 e 54 – riguarda la scelta del legislatore di trattare in maniera più tenue gli immobili locati a canone concordato. La riduzione prevista è pari al 25% di Imu e Tasi e la regola vale anche per gli immobili non ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa.

La norma, infatti, cita gli «immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431», che consente di stipulare i contratti a canone concordato in tutti i Comuni italiani. Dove manca un accordo territoriale tra sigle della proprietà e degli inquilini, in particolare, si può fare riferimento a quello del Comune più vicino o «demograficamente omogeneo» di minore distanza territoriale.

La riduzione d’imposta è da applicarsi all’aliquota Imu (ed eventualmente Tasi) che il Comune abbia deliberato specificamente per tale fattispecie. Se quindi, ad esempio, l’aliquota ordinaria fosse del 10,6 per mille e l’aliquota deliberata dal Comune per i contratti concordati fosse dell’8 per mille, l’aliquota effettivamente applicabile sarà del 6 per mille (quindi applicando la riduzione del 25% all’8 per mille).

L’agevolazione vale non solo per i nuovi contratti, ma anche per i rapporti locativi già in corso alla data di entrata in vigore della norma, contratti che automaticamente potranno beneficiare della riduzione a partire dal 1° gennaio d’imposta 2016.

La norma di legge fa riferimento alla legge 431/1998, per cui saranno agevolati non solo i contratti a canone concordato 3+2, ma anche quelli riservati a studenti universitari e transitori per i quali il canone sia determinato in funzione degli accordi territoriali, come mera moltiplicazione tra il valore in euro per metro-quadro, con un valore minimo/massimo per ogni area. Infine, dato che la legge parla di “immobili” deve ritenersi che sia riducibile anche l’imposta dovuta sulle pertinenze locate insieme all’abitazione.

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